martedì 7 luglio 2020

Principio II - non violare i diritti umani

Principio II

Non violare i diritti umani

Tutte le persone biologiche viventi, geneticamente non modificate, essendo l’apice della creazione di Dio, sono dotate dal Creatore di diritti umani inalienabili:

Diritto I

Il Congresso non potrà fare leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, né per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti.

Diritto II

Essendo necessaria alla sicurezza di uno stato libero una milizia ben organizzata, il diritto dei cittadini a tenere e portare armi non potrà essere violato.

Diritto III

Nessun soldato (persona) potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in una casa privata senza il consenso del suo proprietario; né potrà esserlo in tempo di guerra, se non secondo le modalità che verranno prescritte dalla legge.

Diritto IV

Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, i loro documenti e i loro beni, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non potrà essere emesso nessun mandato di perquisizione se non su motivi fondati, suffragati da giuramento o da dichiarazione solenne e con una descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone o delle cose da sequestrare.

Diritto V

Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato capitale, o comunque infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran Giurì, a meno che il caso riguardi le forze di terra o di mare, o della milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per lo stesso reato, ad un procedimento che metta in pericolo la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se stesso, né essere privato della vita, della libertà o della proprietà, senza un giusto processo di legge; e nessuna proprietà privata potrà essere requisita per uso pubblico senza un equo indennizzo.

Diritto VI

In tutti i procedimenti penali, l’accusato avrà diritto ad un processo pubblico e sollecito, con una giuria imparziale dello stato e del distretto in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà stata precedentemente stabilita per legge; e avrà il diritto di essere informato sulla natura e il motivo dell’accusa, di essere messo a confronto con i testimoni a carico, di avere gli strumenti per far comparire i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.

Diritto VII

Nei processi di common law, dove il valore di una controversia superi i venti dollari, verrà preservato il diritto ad un processo con una giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà in alcun modo essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi Corte degli Stati Uniti della CIG, se non secondo le norme della common law.

Diritto VIII

Non si potranno chiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli o inconsuete.

Diritto IX

Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà essere interpretato nel senso di negare o svilire altri diritti goduti dai cittadini.

Diritto X

I poteri che la Costituzione non ha delegato agli Stati Uniti della CIG, né proibito agli stati, sono riservati ai rispettivi stati o al popolo.


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