Principio II
Non violare i diritti umani
Tutte le persone biologiche
viventi, geneticamente non modificate, essendo l’apice della creazione di Dio,
sono dotate dal Creatore di diritti umani inalienabili:
Diritto I
Il Congresso non potrà fare
leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il
libero culto, né per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei
cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per
la riparazione dei torti subiti.
Diritto II
Essendo necessaria alla
sicurezza di uno stato libero una milizia ben organizzata, il diritto dei
cittadini a tenere e portare armi non potrà essere violato.
Diritto III
Nessun soldato (persona)
potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in una casa privata senza il
consenso del suo proprietario; né potrà esserlo in tempo di guerra, se non
secondo le modalità che verranno prescritte dalla legge.
Diritto IV
Non potrà essere violato il
diritto dei cittadini di godere della sicurezza per quanto riguarda la loro
persona, la loro casa, i loro documenti e i loro beni, contro perquisizioni e
sequestri ingiustificati; e non potrà essere emesso nessun mandato di
perquisizione se non su motivi fondati, suffragati da giuramento o da
dichiarazione solenne e con una descrizione precisa del luogo da perquisire e
delle persone o delle cose da sequestrare.
Diritto V
Nessuno sarà tenuto a
rispondere di un reato capitale, o comunque infamante, se non su denuncia o
accusa di un Gran Giurì, a meno che il caso riguardi le forze di terra o di
mare, o della milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di guerra
o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per lo
stesso reato, ad un procedimento che metta in pericolo la sua vita o la sua
integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a
deporre contro se stesso, né essere privato della vita, della libertà o della
proprietà, senza un giusto processo di legge; e nessuna proprietà privata potrà
essere requisita per uso pubblico senza un equo indennizzo.
Diritto VI
In tutti i procedimenti
penali, l’accusato avrà diritto ad un processo pubblico e sollecito, con una
giuria imparziale dello stato e del distretto in cui il reato è stato commesso
e la cui competenza giurisdizionale sarà stata precedentemente stabilita per
legge; e avrà il diritto di essere informato sulla natura e il motivo
dell’accusa, di essere messo a confronto con i testimoni a carico, di avere gli
strumenti per far comparire i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da
un avvocato per la sua difesa.
Diritto VII
Nei processi di common law,
dove il valore di una controversia superi i venti dollari, verrà preservato il
diritto ad un processo con una giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria
potrà in alcun modo essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi Corte degli
Stati Uniti della CIG, se non secondo le norme della common law.
Diritto VIII
Non si potranno chiedere
cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli o inconsuete.
Diritto IX
Il fatto che la Costituzione
enumeri determinati diritti non potrà essere interpretato nel senso di negare o
svilire altri diritti goduti dai cittadini.
Diritto X
I poteri che la Costituzione
non ha delegato agli Stati Uniti della CIG, né proibito agli stati, sono
riservati ai rispettivi stati o al popolo.
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