mercoledì 8 luglio 2020

Principio III - Non abusare dei fondi pubblici - 4

Principio III

Non abusare dei fondi pubblici

Articolo IV

Sezione 1

1. Il potere esecutivo sarà conferito ad un Presidente degli Stati Uniti della CIG. Egli rimarrà in carica per un periodo di quattro anni e la sua elezione, insieme a quella del Vice Presidente, eletto per lo stesso periodo, avverrà nel seguente modo.

2. Ciascun membro eletto della Camera dei Rappresentanti avrà un voto nell’elezione del Presidente.

3. Qualsiasi persona che ha ottenuto10 voti fra i membri eletti della Camera dei Rappresentanti sarà considerata un candidato alla Presidenza.

4. Una volta che i candidati sono stati scelti, tutta la Camera dei Rappresentanti voterà per eleggere il Presidente. Se nessun candidato riceverà il 50% o più dei voti della Camera dei Rappresentanti, allora si terrà un secondo turno di votazioni. Nel secondo turno i sette candidati che hanno ottenuto più voti potranno candidarsi alla Presidenza. Se nessun candidato otterrà il 50% o più dei voti dalla Camera dei Rappresentanti allora si terrà un terzo turno di votazioni. Nel terzo turno di votazioni il candidato che ha ottenuto il numero minore di voti nel secondo turno sarà eliminato come candidato presidenziale e i restanti sei saranno i candidati nel terzo turno. Se nessun candidato riceverà il 50% o più dei voti allora si terranno ulteriori turni di votazioni dove il candidato con il numero minore di voti sarà eliminato per i successivi turni di votazione. Il candidato che riceverà il 50% o più dei voti sarà il Presidente degli Stati Uniti della CIG.

5. Il Congresso può decidere il tempo dell’elezione, ma l’elezione dovrà proseguire in maniera continua fino a quando il Presidente non sarà eletto.

6. Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti della CIG nel momento in cui è adottata questa Costituzione, è eleggibile alla carica di Presidente; né potrà essere eletto a tale carica chi non abbia compiuto l’età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti della CIG da 14 anni.

7. In caso di rimozione del Presidente dalla carica, di sua morte, dimissioni o incapacità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti al suo ufficio, questo sarà affidato al Vice Presidente, e il Congresso potrà provvedere mediante legge, nel caso di rimozione, morte, dimissioni o incapacità sia del Presidente che del Vice Presidente, dichiarando quale funzionario dovrà adempiere le funzioni del Presidente; questo funzionario le adempirà finché la causa di inabilità venga a cessare o sia eletto un nuovo Presidente. Il Presidente avrà un limite di servizio di due mandati.

8. Il Presidente riceverà per i suoi servizi, in tempi stabiliti, un compenso che non potrà essere né aumentato né diminuito durante il periodo per il quale è stato eletto. Durante tale periodo egli non dovrà percepire nessun altro emolumento dagli Stati Uniti della CIG o da qualsiasi altro stato.

9. Prima di entrare in carica, egli dovrà fare il seguente giuramento o affermazione: «Io giuro (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà all’ufficio di Presidente degli Stati Uniti della CIG, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati Uniti della CIG».

Sezione 2

1. Il Presidente sarà il comandante in capo delle forze armate degli Stati Uniti della CIG e della milizia dei diversi stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti della CIG; egli potrà chiedere l’opinione scritta del principale funzionario in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo su qualsiasi argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici.

2. Egli avrà il potere, con il parere e il consenso del Senato, di stipulare trattati, purché siano d’accordo due terzi dei senatori presenti; egli proporrà, e con il parere e il consenso del Senato nominerà, gli ambasciatori, altri ministri pubblici e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti della CIG le cui nomine non siano qui altrimenti disciplinate, e che saranno stabilite con legge; ma il Congresso potrà, mediante legge, conferire al solo Presidente o ai capi dei dipartimenti la nomina di quei funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno.

3. Il Presidente avrà il potere di ricoprire tutti i posti che si rendessero vacanti tra una sessione e l’altra del Senato, concedendo incarichi provvisori che scadranno al termine della sessione successiva.

4. Al Presidente è vietato secretare documenti che non hanno un impatto sostanziale sulla sicurezza nazionale.

5. Al Presidente e al ramo esecutivo è vietato condurre atti di terrorismo clandestino contro i cittadini degli Stati Uniti della CIG nell’intento di plasmare l’opinione pubblica (operazioni sotto falsa bandiera). Qualsiasi sospetto di “false bandiere” sarà indagato dall’Ispettore Generale. Le “false bandiere” saranno considerate un atto di dichiarazione di guerra contro il popolo della CIG.

Sezione 3

Il Presidente di tanto in tanto informerà il Congresso sullo stato dell’Unione, e raccomanderà alla considerazione delle Camere le misure che giudicherà necessarie e opportune; egli potrà, in occasioni straordinarie, convocare entrambe le Camere o una di esse, e in caso di disaccordo tra loro sulla data dell’aggiornamento, le potrà aggiornare al momento che riterrà opportuno. Riceverà gli ambasciatori e altri pubblici ufficiali. Avrà cura che le leggi siano pienamente osservate e ratificherà la nomina di tutti i funzionari degli Stati Uniti della CIG.

Sezione 4

Il Presidente, il Vice Presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti della CIG saranno rimossi dai loro uffici in seguito ad impeachment e condanna per tradimento, corruzione o altri gravi reati e misfatti.


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