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Principio III
Non abusare dei fondi
pubblici
Articolo IV
Sezione 1
1. Il potere esecutivo sarà
conferito ad un Presidente degli Stati Uniti della CIG. Egli rimarrà in carica
per un periodo di quattro anni e la sua elezione, insieme a quella del Vice
Presidente, eletto per lo stesso periodo, avverrà nel seguente modo.
2. Ciascun membro eletto
della Camera dei Rappresentanti avrà un voto nell’elezione del Presidente.
3. Qualsiasi persona che ha
ottenuto10 voti fra i membri eletti della Camera dei Rappresentanti sarà
considerata un candidato alla Presidenza.
4. Una volta che i candidati
sono stati scelti, tutta la Camera dei Rappresentanti voterà per eleggere il
Presidente. Se nessun candidato riceverà il 50% o più dei voti della Camera dei
Rappresentanti, allora si terrà un secondo turno di votazioni. Nel secondo
turno i sette candidati che hanno ottenuto più voti potranno candidarsi alla
Presidenza. Se nessun candidato otterrà il 50% o più dei voti dalla Camera dei
Rappresentanti allora si terrà un terzo turno di votazioni. Nel terzo turno di
votazioni il candidato che ha ottenuto il numero minore di voti nel secondo
turno sarà eliminato come candidato presidenziale e i restanti sei saranno i
candidati nel terzo turno. Se nessun candidato riceverà il 50% o più dei voti
allora si terranno ulteriori turni di votazioni dove il candidato con il numero
minore di voti sarà eliminato per i successivi turni di votazione. Il candidato
che riceverà il 50% o più dei voti sarà il Presidente degli Stati Uniti della
CIG.
5. Il Congresso può decidere
il tempo dell’elezione, ma l’elezione dovrà proseguire in maniera continua fino
a quando il Presidente non sarà eletto.
6. Nessuno che non sia
cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti della CIG nel momento in
cui è adottata questa Costituzione, è eleggibile alla carica di Presidente; né
potrà essere eletto a tale carica chi non abbia compiuto l’età di 35 anni e non
sia residente negli Stati Uniti della CIG da 14 anni.
7. In caso di rimozione del
Presidente dalla carica, di sua morte, dimissioni o incapacità ad adempiere le
funzioni e i doveri inerenti al suo ufficio, questo sarà affidato al Vice
Presidente, e il Congresso potrà provvedere mediante legge, nel caso di
rimozione, morte, dimissioni o incapacità sia del Presidente che del Vice
Presidente, dichiarando quale funzionario dovrà adempiere le funzioni del
Presidente; questo funzionario le adempirà finché la causa di inabilità venga a
cessare o sia eletto un nuovo Presidente. Il Presidente avrà un limite di
servizio di due mandati.
8. Il Presidente riceverà
per i suoi servizi, in tempi stabiliti, un compenso che non potrà essere né
aumentato né diminuito durante il periodo per il quale è stato eletto. Durante
tale periodo egli non dovrà percepire nessun altro emolumento dagli Stati Uniti
della CIG o da qualsiasi altro stato.
9. Prima di entrare in
carica, egli dovrà fare il seguente giuramento o affermazione: «Io giuro (o
affermo) solennemente che adempirò con fedeltà all’ufficio di Presidente degli
Stati Uniti della CIG, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo
delle mie capacità la Costituzione degli Stati Uniti della CIG».
Sezione 2
1. Il Presidente sarà il
comandante in capo delle forze armate degli Stati Uniti della CIG e della
milizia dei diversi stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli
Stati Uniti della CIG; egli potrà chiedere l’opinione scritta del principale
funzionario in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo su qualsiasi argomento
relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici.
2. Egli avrà il potere, con
il parere e il consenso del Senato, di stipulare trattati, purché siano
d’accordo due terzi dei senatori presenti; egli proporrà, e con il parere e il
consenso del Senato nominerà, gli ambasciatori, altri ministri pubblici e tutti
gli altri funzionari degli Stati Uniti della CIG le cui nomine non siano qui
altrimenti disciplinate, e che saranno stabilite con legge; ma il Congresso
potrà, mediante legge, conferire al solo Presidente o ai capi dei dipartimenti
la nomina di quei funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno.
3. Il Presidente avrà il
potere di ricoprire tutti i posti che si rendessero vacanti tra una sessione e
l’altra del Senato, concedendo incarichi provvisori che scadranno al termine
della sessione successiva.
4. Al Presidente è vietato
secretare documenti che non hanno un impatto sostanziale sulla sicurezza
nazionale.
5. Al Presidente e al ramo
esecutivo è vietato condurre atti di terrorismo clandestino contro i cittadini
degli Stati Uniti della CIG nell’intento di plasmare l’opinione pubblica
(operazioni sotto falsa bandiera). Qualsiasi sospetto di “false bandiere” sarà
indagato dall’Ispettore Generale. Le “false bandiere” saranno considerate un
atto di dichiarazione di guerra contro il popolo della CIG.
Sezione 3
Il Presidente di tanto in
tanto informerà il Congresso sullo stato dell’Unione, e raccomanderà alla
considerazione delle Camere le misure che giudicherà necessarie e opportune;
egli potrà, in occasioni straordinarie, convocare entrambe le Camere o una di
esse, e in caso di disaccordo tra loro sulla data dell’aggiornamento, le potrà
aggiornare al momento che riterrà opportuno. Riceverà gli ambasciatori e altri
pubblici ufficiali. Avrà cura che le leggi siano pienamente osservate e
ratificherà la nomina di tutti i funzionari degli Stati Uniti della CIG.
Sezione 4
Il Presidente, il Vice
Presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti della CIG saranno
rimossi dai loro uffici in seguito ad impeachment e condanna per tradimento,
corruzione o altri gravi reati e misfatti.
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