mercoledì 8 luglio 2020

Principio III - Non abusare dei fondi pubblici - 3

Principio III

Non abusare dei fondi pubblici

Articolo III

Sezione 1

Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto saranno affidati ad un Congresso degli Stati Uniti della CIG, composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti.

Sezione 2

1. La Camera dei Rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo dei diversi stati, e in ogni stato gli elettori dovranno possedere i requisiti richiesti per essere elettori nel ramo più numeroso della legislatura dello stato. Ogni membro avrà un limite di servizio di 6 mandati.

2. Nessuno potrà essere un rappresentante se non ha compiuto l’età di 25 anni, non è da sette anni cittadino degli Stati Uniti della CIG e non è, nel periodo delle elezioni, residente nello stato in cui dovrà essere eletto.

3. I rappresentanti e l’ammontare delle imposte dirette saranno ripartiti tra i diversi stati che faranno parte di questa Unione, in proporzione al numero dei loro abitanti. Il computo effettivo sarà effettuato entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti della CIG, ed entro ogni successivo periodo di dieci anni, secondo le modalità stabilite dalla legge. Il numero dei rappresentanti sarà uno per ogni duemila cento (2100) abitanti, ma ogni stato avrà almeno un rappresentante.

4. Quando nella rappresentanza di uno stato rimarranno dei seggi vacanti, gli organi del potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi.

5. La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Presidente e gli altri suoi funzionari, e avrà il potere di impeachment.

6. Il governo non pagherà lo staff di nessun membro della Camera.

Sezione 3

1. Il Senato degli Stati Uniti della CIG sarà composto da due senatori per ogni stato, eletti dalla legislatura locale per sei anni, e ogni senatore disporrà di un voto. Ogni senatore avrà un limite di servizio di due mandati.

2. Appena si saranno riuniti in seguito alla prima elezione, i senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I seggi dei senatori della prima classe diventeranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo tale che ogni due anni sarà rieletto un terzo del Senato; se, durante i periodi di sospensione tra le sessioni della Legislatura di qualsiasi stato, in seguito a dimissioni o per qualunque altra causa, alcuni seggi rimarranno vacanti, l’Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva riunione della Legislatura, che assegnerà i seggi vacanti.

3. Non potrà essere senatore chi non abbia compiuto l’età di 30 anni, non sia da almeno nove anni cittadino degli Stati Uniti della CIG, e non sia, nel periodo delle elezioni, residente nello stato per il quale dovrà essere eletto.

4. Il Vice Presidente degli Stati Uniti della CIG sarà Presidente del Senato, ma non avrà diritto di voto, salvo il caso in cui si abbia parità di voti.

5. Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari e anche un Presidente pro tempore, il quale presiederà in assenza del Vice-Presidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti della CIG.

6. Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare tutti i casi di impeachment. Quando si riunirà a tale scopo, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti della CIG, presiederà il Presidente della Corte Suprema e nessuno potrà essere dichiarato colpevole senza il concorso dei voti di due terzi dei membri presenti.

7. Le condanne pronunziate nei casi di impeachment non avranno altro effetto se non di rimuovere l’accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti della CIG, l’accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia o retribuita; ma il condannato sarà nondimeno responsabile e soggetto ad accusa, processo, giudizio e punizione secondo le leggi vigenti.

Sezione 4

1. Le date, i luoghi e le modalità per le elezioni dei senatori e dei rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno stato dalle relative legislature; ma il Congresso potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui devono essere eletti i senatori.

2. II Congresso si riunirà almeno una volta all’anno e tale riunione dovrà aver luogo il primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno.

Sezione 5

1. Ciascuna Camera sarà giudice delle elezioni, dei risultati e dei requisiti dei propri membri, e in ciascuna Camera la maggioranza costituirà il quorum per trattare gli affari; tuttavia un numero inferiore di membri può aggiornare la seduta di giorno in giorno ed essere autorizzato ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna Camera potrà stabilire.

2. Ciascuna Camera può decidere le regole per i propri lavori, punire i suoi membri per condotta scorretta e, con la maggioranza dei due terzi, espellere un membro.

3. Ciascuna Camera terrà un registro dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione delle parti che a suo giudizio richiedono segretezza; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera su qualsiasi questione dovranno essere inseriti nel registro su richiesta di un quinto dei membri presenti.

4. Durante la sessione del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell’altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostarla in un luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.

Sezione 6

1. I senatori e i rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un compenso che verrà determinato per legge e pagato dal Tesoro degli Stati Uniti della CIG. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati durante la loro partecipazione alle sessioni delle rispettive Camere, e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per i discorsi o i dibattiti sostenuti nelle rispettive Camere non potranno essere interrogati in nessun altro luogo.

2. Nessun senatore o rappresentante potrà, durante il periodo per cui è stato eletto, essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti della CIG che sia stato istituito, o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti della CIG potrà diventare membro di una delle due Camere finché eserciterà quella funzione.

Sezione 7

1. Tutti i progetti di legge per l’imposizione di tributi dovranno aver origine nella Camera dei Rappresentanti, ma il Senato potrà concorrere o proporre emendamenti, come per gli altri progetti di legge.

2. Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli Stati Uniti della CIG; questi, se lo approva, dovrà firmarlo; in caso contrario dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera da cui è stato proposto, la quale dovrà riportare integralmente tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella Camera consentiranno ad approvare il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni del Presidente, all’altra Camera, dalla quale esso sarà analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere manifestati con dei sì e dei no [cioè a scrutinio palese] e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno essere trascritti nei verbali delle rispettive Camere. Se un qualche progetto non viene rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato presentato, lo stesso progetto diventerà legge come se fosse stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato; in tal caso il progetto non diventerà legge.

3. Tutte le ordinanze, le deliberazioni o i voti per i quali sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo che si tratti di aggiornamento) dovranno essere presentati al Presidente degli Stati Uniti della CIG e prima di entrare in vigore dovranno essere approvati da lui; oppure, se sono da lui respinti, dovranno essere votati nuovamente dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per i progetti di legge.

Sezione 8

1. Il Congresso avrà il potere di fissare e riscuotere tasse sulle vendite, sui diritti, le imposte e i dazi, di pagare i debiti e provvedere alla difesa comune degli Stati Uniti della CIG; ma tutti i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti della CIG. Al Congresso è vietato imporre tasse sul valore aggiunto (IVA), sulla proprietà e sul reddito. Al Congresso è vietato riscuotere tasse, dazi, canoni di utenza e qualsiasi altro tipo di proventi a beneficio del governo che superino il 10% del PIL (prodotto interno lordo) degli Stati Uniti della CIG, tranne che in tempo di guerra o di emergenza nazionale. In tempi di emergenza nazionale, può essere istituita temporaneamente l’IVA, ma non saranno imposte tasse sul reddito.

2. Di contrarre prestiti sul credito degli Stati Uniti della CIG in tempi di emergenza e di guerra. In tempo di pace al Congresso è vietato prendere in prestito del denaro per pagare le operazioni generali del governo. Nel caso in cui le spese superino le entrate, ci sarà un sequestro automatico delle spese generali.

3. Di regolare il commercio con i paesi stranieri e tra i diversi stati.

4. Di stabilire una disciplina uniforme per la naturalizzazione e leggi uniformi in materia di fallimenti in tutti gli Stati Uniti della CIG.

5. Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure.

6. Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti della CIG.

7. Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando agli autori e agli inventori, per periodi limitati, il diritto esclusivo sui loro scritti e le loro scoperte.

8. Di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema.

9. Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare, nonché le offese contro la legge delle nazioni.

10. Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in mare.

11. Di reclutare e mantenere eserciti; tuttavia nessuno stanziamento di denaro a questo scopo potrà durare per più di due anni.

12. Di creare e mantenere una marina, una forza aerea e un’agenzia spaziale.

13. Di stabilire regole per l’amministrazione e il comando delle forze terrestri, aeree, spaziali e navali.

14. Di provvedere a convocare la milizia per dare esecuzione alle leggi dell’Unione, per reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni.

15. Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la milizia e disporre quale parte di essa possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti della CIG, riservando ai rispettivi stati la nomina degli ufficiali e l’autorità di addestrare la milizia in conformità alle norme disciplinari prescritte dal Congresso.

16. Essendo la milizia la forma primaria di difesa nazionale, non sarà permesso avere o mantenere eserciti permanenti pagati. L’esercito può mantenere degli equipaggiamenti militari ad uso della milizia.

17. Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per l’esercizio dei suddetti poteri e di tutti gli altri poteri conferiti da questa Costituzione al Governo della CIG o ai suoi dipartimenti e funzionari.

18. Il Congresso dovrà fare leggi per limitare o proibire la concentrazione del mercato e/o la formazione di monopoli.

19. Il Congresso dovrà fare leggi per vietare che le operazioni bancarie commerciali e gli investimenti bancari siano condotti in un’unica compagnia.

20. Il Congresso dovrà fare leggi per limitare qualsiasi banca ad un massimo dell’1% di tutto il settore bancario.

21. Il Congresso dovrà fare leggi contro l’usura. .

22. Il Congresso dovrà fare leggi che proibiscano alle società holding e ai conglomerati di avere la proprietà di industrie distinte.

23. Il Congresso dovrà stabilire delle leggi per imporre che tutte le agenzie o gli organi di informazione siano proprietà di cittadini individuali (persone viventi non modificate geneticamente) della CIG.

24. Il Congresso dovrà fare leggi che richiedano la libertà di informazione per tutti i cittadini della CIG.

25. Il Congresso dovrà promulgare leggi per proteggere i cittadini della CIG dalle vessazioni o dagli abusi delle burocrazie del governo. Il Congresso provvederà a risarcire il triplo dei danni e a rimborsare integralmente le spese legali e le spese connesse per le azioni burocratiche ingiuste.

26. Il Congresso promulgherà leggi per rendere il governo responsabile dei danni, nel caso abbia approvato delle leggi che limitano il diritto di un individuo a difendere la propria persona.

27. Tutte le leggi approvate dal governo scadranno dopo dieci anni dalla data della loro entrata in vigore. Le leggi saranno suddivise in 10 classi in modo che ogni anno scada solo un decimo delle leggi.

Sezione 9

1. Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in caso di rivolta o di invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.

2. Non potrà essere promulgato nessun bill of atteinder [atto legislativo di condanna senza processo] né alcuna legge ex post facto [legge penale retroattiva].

3. Non potrà essere fissata nessuna imposta pro capite o imposta diretta, se non in proporzione al censimento o al computo degli averi come qui in precedenza disposto.

4. Non potrà essere imposta nessuna tassa o diritto sugli articoli esportati da nessuno degli stati.

5. Nessuna preferenza sarà data, da qualsiasi regolamento commerciale o fiscale, ai porti di uno stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette verso uno stato o provenienti da esso non potranno essere costrette ad entrare, a sgombrare o a pagare dazi in un altro stato.

6. Nessuna somma di denaro potrà essere prelevata dal Tesoro se non in seguito a stanziamenti decretati per legge; e periodicamente dovrà essere pubblicato un regolare rendiconto delle entrate e delle spese di tutto il denaro pubblico.

7. Nessuna persona che occupi una carica retribuita o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti della CIG potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi sovrano, principe o stato straniero.

8. Al Congresso è vietato dichiarare guerra al terrorismo, alla droga, alla povertà o ad altri soggetti non statali.

9. Al Congresso è vietato creare o finanziare programmi per l’assistenza sanitaria, l’educazione, la previdenza sociale e la sicurezza.

10. Al Congresso è vietato fare leggi per delegare il suo potere al ramo esecutivo e alle sue burocrazie.

11. Al Congresso è vietato istituire una forza di polizia nazionale o un’agenzia investigativa delle persone.

12. Al Congresso è vietato secretare documenti che non hanno un impatto sostanziale sulla sicurezza nazionale.

13. Al Congresso è vietato creare o autorizzare una banca centrale.

14. Al Congresso è vietato creare un’agenzia o delle leggi per la protezione dell’ambiente.

15. Al Congresso è vietato regolamentare internet.

16. Il governo accetta e riconosce il principio della sovranità del cittadino e riconosce che la proprietà privata è un’estensione di questa sovranità del cittadino. Al Congresso è vietato approvare leggi che danneggino o compromettano il valore della proprietà privata senza un giusto risarcimento.

17. Al Congresso è vietato promulgare leggi che richiedano l’autorizzazione del governo per qualsiasi occupazione.

18. Il Congresso può regolamentare le sostanze intossicanti ma non le può bandire.

Sezione 10

1. Nessuno Stato potrà concludere trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e di rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di credito; costituire come mezzo di pagamento dei debiti cose diverse dalla moneta d’oro e d’argento; approvare leggi che portino ad una condanna senza processo, leggi penali retroattive o leggi che compromettano gli obblighi derivanti dai contratti.

2. Nessuno stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, ad eccezione di quanto è assolutamente necessario per applicare le sue leggi di ispezione; il gettito netto di tutti i diritti e le imposte fissati da uno stato sulle importazioni o le esportazioni sarà ad uso del Tesoro degli Stati Uniti della CIG, e tutte queste leggi saranno soggette alla revisione e al controllo del Congresso.

3. Nessuno stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere accordi o patti con un altro stato o potenza straniera o impegnarsi in una guerra, a meno che non si tratti di un’effettiva invasione o di un pericolo così imminente da non consentire nessun indugio.


Nessun commento:

Posta un commento

Introduzione alla Costituzione degli Stati Uniti del Regno di Dio

Introduzione alla Costituzione degli Stati Uniti di  "Cheon Il Guk" "Cheon Il Guk" significa il Regno di Dio La Costituz...