Principio III
Non abusare dei fondi
pubblici
Articolo II
Sezione 1
Il potere giudiziario degli
Stati Uniti della CIG sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di
grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare e istituire. I
giudici sia della Corte Suprema sia delle Corti di grado inferiore
conserveranno il loro ufficio per un periodo di 12 anni e ad epoche fisse
riceveranno per i loro servizi un’indennità che non potrà essere diminuita
finché rimarranno in carica. La Corte Suprema sarà composta da 12 giudici. I
giudici saranno divisi in 6 classi in modo che ogni due anni saranno nominati
due giudici.
Sezione 2
1. Il potere giudiziario si
estenderà a tutti i casi di diritto e di equità che deriveranno da questa
Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti della CIG, dai trattati già
stipulati o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutti i casi
concernenti gli ambasciatori, gli altri ministri pubblici e i consoli; a tutti
i casi che riguardano l’ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle
controversie in cui gli Stati Uniti della CIG siano parte in causa; alle
controversie tra due o più stati; tra uno stato e i cittadini di un altro
stato; tra cittadini di stati diversi; tra cittadini di uno stesso stato che
reclamino terre in base a concessioni di altri stati, e tra uno stato o i suoi
cittadini e stati, cittadini o sudditi stranieri.
2. In tutti i casi che
riguardano gli ambasciatori, gli altri rappresentanti pubblici e i consoli, e
in quelli in cui uno stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà
giurisdizione di prima istanza. In tutti gli altri casi sopracitati la Corte
Suprema avrà giurisdizione d’appello, sia in diritto che in fatto, con le
eccezioni e le norme che verranno fissate dal Congresso.
3. Il processo per tutti i
reati, tranne i casi di impeachment, dovrà avvenire mediante giuria, e tale
processo si terrà nello stato dove i detti reati sono stati commessi; qualora
non siano stati commessi in nessuno stato, il processo si terrà nel luogo o nei
luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso.
4. Il tribunale riconosce il
diritto delle giurie di annullare le leggi ingiuste e anticostituzionali.
5. La conoscenza delle
circostanze del caso non costituirà motivo per il rigetto di un giurato.
Sezione 3
1. Sarà considerato
tradimento contro gli Stati Uniti della CIG solo l’aver mosso guerra contro di
essi, o l’aver fatto causa comune con i loro nemici, fornendo loro aiuto e
soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di tradimento, se non con la
deposizione di due testimoni dello stesso atto flagrante, o per confessione in
un pubblico processo.
2. Il Congresso ha il potere
di fissare la pena in materia di tradimento, ma nessuna sentenza di tradimento
potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca di beni se
non durante la vita del condannato.
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