mercoledì 8 luglio 2020

Principio III - Non abusare dei fondi pubblici - 5

Principio III

Non abusare dei fondi pubblici

Articolo V

Sezione 1

In ogni stato saranno dati piena fiducia e credito agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari di ognuno degli altri stati. E il Congresso con leggi di carattere generale potrà prescrivere il modo con cui sarà determinata la validità di questi atti, documenti e procedimenti, nonché i loro effetti.

Sezione 2

1. I cittadini di ciascuno stato avranno diritto a tutti i privilegi e a tutte le immunità dei cittadini nei diversi stati.

2. Una persona accusata in qualsiasi stato di tradimento, fellonia o altro crimine, che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un altro stato, su richiesta dell’autorità esecutiva dello stato dal quale è fuggita e previo consenso da parte dell’autorità esecutiva dello stato in cui è fuggita, sarà consegnata per essere ricondotta nello stato che ha la giurisdizione per quel reato.

3. Nessuna persona, tenuta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno stato secondo le leggi ivi vigenti, potrà, rifugiandosi in un altro stato, per effetto di qualsiasi legge o norma vigente in quello stato, essere esonerata da tale servizio o lavoro.

Sezione 3

1. Nuovi stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione. Il processo per l’ammissione di nuovi stati seguirà la procedura per l’approvazione dei trattati con gli stati stranieri. Il Re della CIG ha l’autorità finale di approvare l’ammissione di un nuovo stato.

2. Il Congresso avrà il potere di disporre del territorio o delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti della CIG e di stabilire tutte le norme e i regolamenti necessari a questo riguardo; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti della CIG o di qualsiasi particolare stato.

Sezione 4

Gli Stati Uniti della CIG garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione una forma di governo repubblicana o una monarchia repubblicana e proteggeranno ciascuno di essi dalle invasioni; e, su richiesta degli organi legislativi o del potere esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), dalle violenze interne.

Articolo VI

I senatori e i rappresentanti sopra menzionati, i membri delle legislature dei singoli stati, tutti i funzionari del potere esecutivo e giudiziario, e i re sia degli Stati Uniti della CIG sia dei diversi stati, saranno tenuti con un giuramento o una affermazione solenne a sostenere questa Costituzione.


Nessun commento:

Posta un commento

Introduzione alla Costituzione degli Stati Uniti del Regno di Dio

Introduzione alla Costituzione degli Stati Uniti di  "Cheon Il Guk" "Cheon Il Guk" significa il Regno di Dio La Costituz...