Principio III
Non abusare dei fondi
pubblici
Articolo V
Sezione 1
In ogni stato saranno dati
piena fiducia e credito agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti
giudiziari di ognuno degli altri stati. E il Congresso con leggi di carattere
generale potrà prescrivere il modo con cui sarà determinata la validità di
questi atti, documenti e procedimenti, nonché i loro effetti.
Sezione 2
1. I cittadini di ciascuno
stato avranno diritto a tutti i privilegi e a tutte le immunità dei cittadini
nei diversi stati.
2. Una persona accusata in
qualsiasi stato di tradimento, fellonia o altro crimine, che si sia sottratta
alla giustizia e sia trovata in un altro stato, su richiesta dell’autorità
esecutiva dello stato dal quale è fuggita e previo consenso da parte
dell’autorità esecutiva dello stato in cui è fuggita, sarà consegnata per
essere ricondotta nello stato che ha la giurisdizione per quel reato.
3. Nessuna persona, tenuta a
prestazioni di servizio o di lavoro in uno stato secondo le leggi ivi vigenti,
potrà, rifugiandosi in un altro stato, per effetto di qualsiasi legge o norma
vigente in quello stato, essere esonerata da tale servizio o lavoro.
Sezione 3
1. Nuovi stati possono
essere ammessi dal Congresso in questa Unione. Il processo per l’ammissione di
nuovi stati seguirà la procedura per l’approvazione dei trattati con gli stati
stranieri. Il Re della CIG ha l’autorità finale di approvare l’ammissione di un
nuovo stato.
2. Il Congresso avrà il
potere di disporre del territorio o delle altre proprietà appartenenti agli
Stati Uniti della CIG e di stabilire tutte le norme e i regolamenti necessari a
questo riguardo; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in
modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti della CIG o di qualsiasi
particolare stato.
Sezione 4
Gli Stati Uniti della CIG
garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione una forma di governo
repubblicana o una monarchia repubblicana e proteggeranno ciascuno di essi
dalle invasioni; e, su richiesta degli organi legislativi o del potere
esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), dalle violenze
interne.
Articolo VI
I senatori e i
rappresentanti sopra menzionati, i membri delle legislature dei singoli stati,
tutti i funzionari del potere esecutivo e giudiziario, e i re sia degli Stati
Uniti della CIG sia dei diversi stati, saranno tenuti con un giuramento o una
affermazione solenne a sostenere questa Costituzione.
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