Principio III
Non abusare dei fondi
pubblici
Articolo III
Sezione 1
Tutti i poteri legislativi
conferiti col presente atto saranno affidati ad un Congresso degli Stati Uniti
della CIG, composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti.
Sezione 2
1. La Camera dei
Rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo dei
diversi stati, e in ogni stato gli elettori dovranno possedere i requisiti richiesti
per essere elettori nel ramo più numeroso della legislatura dello stato. Ogni
membro avrà un limite di servizio di 6 mandati.
2. Nessuno potrà essere un
rappresentante se non ha compiuto l’età di 25 anni, non è da sette anni
cittadino degli Stati Uniti della CIG e non è, nel periodo delle elezioni,
residente nello stato in cui dovrà essere eletto.
3. I rappresentanti e
l’ammontare delle imposte dirette saranno ripartiti tra i diversi stati che
faranno parte di questa Unione, in proporzione al numero dei loro abitanti. Il
computo effettivo sarà effettuato entro tre anni dalla prima riunione del
Congresso degli Stati Uniti della CIG, ed entro ogni successivo periodo di dieci
anni, secondo le modalità stabilite dalla legge. Il numero dei rappresentanti sarà
uno per ogni duemila cento (2100) abitanti, ma ogni stato avrà almeno un
rappresentante.
4. Quando nella
rappresentanza di uno stato rimarranno dei seggi vacanti, gli organi del potere
esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi.
5. La Camera dei
Rappresentanti sceglierà il suo Presidente e gli altri suoi funzionari, e avrà
il potere di impeachment.
6. Il governo non pagherà lo
staff di nessun membro della Camera.
Sezione 3
1. Il Senato degli Stati
Uniti della CIG sarà composto da due senatori per ogni stato, eletti dalla
legislatura locale per sei anni, e ogni senatore disporrà di un voto. Ogni
senatore avrà un limite di servizio di due mandati.
2. Appena si saranno riuniti
in seguito alla prima elezione, i senatori saranno divisi in tre classi, in
numero possibilmente eguale. I seggi dei senatori della prima classe
diventeranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe
allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in
modo tale che ogni due anni sarà rieletto un terzo del Senato; se, durante i
periodi di sospensione tra le sessioni della Legislatura di qualsiasi stato, in
seguito a dimissioni o per qualunque altra causa, alcuni seggi rimarranno
vacanti, l’Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva
riunione della Legislatura, che assegnerà i seggi vacanti.
3. Non potrà essere senatore
chi non abbia compiuto l’età di 30 anni, non sia da almeno nove anni cittadino
degli Stati Uniti della CIG, e non sia, nel periodo delle elezioni, residente
nello stato per il quale dovrà essere eletto.
4. Il Vice Presidente degli
Stati Uniti della CIG sarà Presidente del Senato, ma non avrà diritto di voto,
salvo il caso in cui si abbia parità di voti.
5. Il Senato sceglierà gli
altri suoi funzionari e anche un Presidente pro tempore, il quale presiederà in
assenza del Vice-Presidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente
degli Stati Uniti della CIG.
6. Il Senato avrà in via
esclusiva il potere di giudicare tutti i casi di impeachment. Quando si riunirà
a tale scopo, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il
Presidente degli Stati Uniti della CIG, presiederà il Presidente della Corte
Suprema e nessuno potrà essere dichiarato colpevole senza il concorso dei voti
di due terzi dei membri presenti.
7. Le condanne pronunziate
nei casi di impeachment non avranno altro effetto se non di rimuovere
l’accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti della
CIG, l’accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia o retribuita; ma il
condannato sarà nondimeno responsabile e soggetto ad accusa, processo, giudizio
e punizione secondo le leggi vigenti.
Sezione 4
1. Le date, i luoghi e le
modalità per le elezioni dei senatori e dei rappresentanti saranno stabiliti in
ciascuno stato dalle relative legislature; ma il Congresso potrà in qualsiasi
momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi
in cui devono essere eletti i senatori.
2. II Congresso si riunirà
almeno una volta all’anno e tale riunione dovrà aver luogo il primo lunedì di
dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno.
Sezione 5
1. Ciascuna Camera sarà
giudice delle elezioni, dei risultati e dei requisiti dei propri membri, e in
ciascuna Camera la maggioranza costituirà il quorum per trattare gli affari;
tuttavia un numero inferiore di membri può aggiornare la seduta di giorno in
giorno ed essere autorizzato ad imporre la presenza dei membri assenti, nei
modi e con le sanzioni che ciascuna Camera potrà stabilire.
2. Ciascuna Camera può
decidere le regole per i propri lavori, punire i suoi membri per condotta
scorretta e, con la maggioranza dei due terzi, espellere un membro.
3. Ciascuna Camera terrà un
registro dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione delle
parti che a suo giudizio richiedono segretezza; i voti favorevoli e contrari
dei membri di ciascuna Camera su qualsiasi questione dovranno essere inseriti
nel registro su richiesta di un quinto dei membri presenti.
4. Durante la sessione del
Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell’altra,
rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostarla in un luogo diverso da
quello in cui seggono le due Camere.
Sezione 6
1. I senatori e i
rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un compenso che verrà
determinato per legge e pagato dal Tesoro degli Stati Uniti della CIG. In
nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete
pubblica, essi potranno essere arrestati durante la loro partecipazione alle
sessioni delle rispettive Camere, e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e
per i discorsi o i dibattiti sostenuti nelle rispettive Camere non potranno
essere interrogati in nessun altro luogo.
2. Nessun senatore o
rappresentante potrà, durante il periodo per cui è stato eletto, essere
chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati
Uniti della CIG che sia stato istituito, o la cui retribuzione sia stata
aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un impiego alle dipendenze
degli Stati Uniti della CIG potrà diventare membro di una delle due Camere
finché eserciterà quella funzione.
Sezione 7
1. Tutti i progetti di legge
per l’imposizione di tributi dovranno aver origine nella Camera dei
Rappresentanti, ma il Senato potrà concorrere o proporre emendamenti, come per
gli altri progetti di legge.
2. Ogni progetto di legge
che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà,
prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli Stati Uniti
della CIG; questi, se lo approva, dovrà firmarlo; in caso contrario dovrà
restituirlo con le sue obiezioni alla Camera da cui è stato proposto, la quale
dovrà riportare integralmente tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un
riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella Camera consentiranno ad
approvare il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni del
Presidente, all’altra Camera, dalla quale esso sarà analogamente riesaminato e,
se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti
questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere manifestati con dei sì
e dei no [cioè a scrutinio palese] e i nomi delle persone che votano a favore e
contro il progetto dovranno essere trascritti nei verbali delle rispettive
Camere. Se un qualche progetto non viene rinviato dal Presidente entro 10
giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato presentato, lo stesso progetto
diventerà legge come se fosse stato firmato, a meno che il Congresso,
aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato; in tal caso il
progetto non diventerà legge.
3. Tutte le ordinanze, le
deliberazioni o i voti per i quali sia necessario il concorso del Senato e
della Camera dei Rappresentanti (salvo che si tratti di aggiornamento) dovranno
essere presentati al Presidente degli Stati Uniti della CIG e prima di entrare
in vigore dovranno essere approvati da lui; oppure, se sono da lui respinti,
dovranno essere votati nuovamente dai due terzi del Senato e della Camera dei
Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per i progetti di
legge.
Sezione 8
1. Il Congresso avrà il
potere di fissare e riscuotere tasse sulle vendite, sui diritti, le imposte e i
dazi, di pagare i debiti e provvedere alla difesa comune degli Stati Uniti
della CIG; ma tutti i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti
gli Stati Uniti della CIG. Al Congresso è vietato imporre tasse sul valore
aggiunto (IVA), sulla proprietà e sul reddito. Al Congresso è vietato
riscuotere tasse, dazi, canoni di utenza e qualsiasi altro tipo di proventi a
beneficio del governo che superino il 10% del PIL (prodotto interno lordo)
degli Stati Uniti della CIG, tranne che in tempo di guerra o di emergenza
nazionale. In tempi di emergenza nazionale, può essere istituita
temporaneamente l’IVA, ma non saranno imposte tasse sul reddito.
2. Di contrarre prestiti sul
credito degli Stati Uniti della CIG in tempi di emergenza e di guerra. In tempo
di pace al Congresso è vietato prendere in prestito del denaro per pagare le operazioni
generali del governo. Nel caso in cui le spese superino le entrate, ci sarà un
sequestro automatico delle spese generali.
3. Di regolare il commercio
con i paesi stranieri e tra i diversi stati.
4. Di stabilire una
disciplina uniforme per la naturalizzazione e leggi uniformi in materia di
fallimenti in tutti gli Stati Uniti della CIG.
5. Di battere moneta, di
regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard
dei pesi e delle misure.
6. Di provvedere a punire la
contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti della CIG.
7. Di promuovere il
progresso della scienza e delle arti utili, assicurando agli autori e agli
inventori, per periodi limitati, il diritto esclusivo sui loro scritti e le
loro scoperte.
8. Di costituire tribunali
di grado inferiore alla Corte Suprema.
9. Di definire e punire gli
atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare, nonché le offese contro la
legge delle nazioni.
10. Di dichiarare guerra, di
concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede
in terra e in mare.
11. Di reclutare e mantenere
eserciti; tuttavia nessuno stanziamento di denaro a questo scopo potrà durare per
più di due anni.
12. Di creare e mantenere
una marina, una forza aerea e un’agenzia spaziale.
13. Di stabilire regole per
l’amministrazione e il comando delle forze terrestri, aeree, spaziali e navali.
14. Di provvedere a
convocare la milizia per dare esecuzione alle leggi dell’Unione, per reprimere
le insurrezioni e respingere le invasioni.
15. Di provvedere a
organizzare, armare e disciplinare la milizia e disporre quale parte di essa
possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti della CIG, riservando ai
rispettivi stati la nomina degli ufficiali e l’autorità di addestrare la
milizia in conformità alle norme disciplinari prescritte dal Congresso.
16. Essendo la milizia la
forma primaria di difesa nazionale, non sarà permesso avere o mantenere
eserciti permanenti pagati. L’esercito può mantenere degli equipaggiamenti
militari ad uso della milizia.
17. Di fare tutte le leggi
che saranno necessarie e utili per l’esercizio dei suddetti poteri e di tutti
gli altri poteri conferiti da questa Costituzione al Governo della CIG o ai
suoi dipartimenti e funzionari.
18. Il Congresso dovrà fare
leggi per limitare o proibire la concentrazione del mercato e/o la formazione
di monopoli.
19. Il Congresso dovrà fare
leggi per vietare che le operazioni bancarie commerciali e gli investimenti
bancari siano condotti in un’unica compagnia.
20. Il Congresso dovrà fare
leggi per limitare qualsiasi banca ad un massimo dell’1% di tutto il settore
bancario.
21. Il Congresso dovrà fare
leggi contro l’usura. .
22. Il Congresso dovrà fare
leggi che proibiscano alle società holding e ai conglomerati di avere la
proprietà di industrie distinte.
23. Il Congresso dovrà
stabilire delle leggi per imporre che tutte le agenzie o gli organi di
informazione siano proprietà di cittadini individuali (persone viventi non
modificate geneticamente) della CIG.
24. Il Congresso dovrà fare
leggi che richiedano la libertà di informazione per tutti i cittadini della
CIG.
25. Il Congresso dovrà
promulgare leggi per proteggere i cittadini della CIG dalle vessazioni o dagli
abusi delle burocrazie del governo. Il Congresso provvederà a risarcire il
triplo dei danni e a rimborsare integralmente le spese legali e le spese
connesse per le azioni burocratiche ingiuste.
26. Il Congresso promulgherà
leggi per rendere il governo responsabile dei danni, nel caso abbia approvato delle
leggi che limitano il diritto di un individuo a difendere la propria persona.
27. Tutte le leggi approvate
dal governo scadranno dopo dieci anni dalla data della loro entrata in vigore.
Le leggi saranno suddivise in 10 classi in modo che ogni anno scada solo un
decimo delle leggi.
Sezione 9
1. Il privilegio del mandato
di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in caso di rivolta o
di invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
2. Non potrà essere
promulgato nessun bill of atteinder [atto legislativo di condanna senza
processo] né alcuna legge ex post facto [legge penale retroattiva].
3. Non potrà essere fissata
nessuna imposta pro capite o imposta diretta, se non in proporzione al censimento
o al computo degli averi come qui in precedenza disposto.
4. Non potrà essere imposta
nessuna tassa o diritto sugli articoli esportati da nessuno degli stati.
5. Nessuna preferenza sarà
data, da qualsiasi regolamento commerciale o fiscale, ai porti di uno stato
rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette verso uno stato o provenienti
da esso non potranno essere costrette ad entrare, a sgombrare o a pagare dazi
in un altro stato.
6. Nessuna somma di denaro
potrà essere prelevata dal Tesoro se non in seguito a stanziamenti decretati
per legge; e periodicamente dovrà essere pubblicato un regolare rendiconto
delle entrate e delle spese di tutto il denaro pubblico.
7. Nessuna persona che
occupi una carica retribuita o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti
della CIG potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti,
incarichi, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi sovrano, principe o
stato straniero.
8. Al Congresso è vietato
dichiarare guerra al terrorismo, alla droga, alla povertà o ad altri soggetti
non statali.
9. Al Congresso è vietato
creare o finanziare programmi per l’assistenza sanitaria, l’educazione, la
previdenza sociale e la sicurezza.
10. Al Congresso è vietato
fare leggi per delegare il suo potere al ramo esecutivo e alle sue burocrazie.
11. Al Congresso è vietato
istituire una forza di polizia nazionale o un’agenzia investigativa delle
persone.
12. Al Congresso è vietato
secretare documenti che non hanno un impatto sostanziale sulla sicurezza
nazionale.
13. Al Congresso è vietato
creare o autorizzare una banca centrale.
14. Al Congresso è vietato
creare un’agenzia o delle leggi per la protezione dell’ambiente.
15. Al Congresso è vietato
regolamentare internet.
16. Il governo accetta e
riconosce il principio della sovranità del cittadino e riconosce che la
proprietà privata è un’estensione di questa sovranità del cittadino. Al
Congresso è vietato approvare leggi che danneggino o compromettano il valore
della proprietà privata senza un giusto risarcimento.
17. Al Congresso è vietato
promulgare leggi che richiedano l’autorizzazione del governo per qualsiasi
occupazione.
18. Il Congresso può
regolamentare le sostanze intossicanti ma non le può bandire.
Sezione 10
1. Nessuno Stato potrà
concludere trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e
di rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di credito; costituire come
mezzo di pagamento dei debiti cose diverse dalla moneta d’oro e d’argento;
approvare leggi che portino ad una condanna senza processo, leggi penali
retroattive o leggi che compromettano gli obblighi derivanti dai contratti.
2. Nessuno stato potrà,
senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o
sulle esportazioni, ad eccezione di quanto è assolutamente necessario per
applicare le sue leggi di ispezione; il gettito netto di tutti i diritti e le
imposte fissati da uno stato sulle importazioni o le esportazioni sarà ad uso
del Tesoro degli Stati Uniti della CIG, e tutte queste leggi saranno soggette
alla revisione e al controllo del Congresso.
3. Nessuno stato potrà,
senza il consenso del Congresso, fissare imposte sul tonnellaggio, tenere
truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere accordi o patti con un
altro stato o potenza straniera o impegnarsi in una guerra, a meno che non si
tratti di un’effettiva invasione o di un pericolo così imminente da non
consentire nessun indugio.